Tutto ciò che devi sapere sui tassi d’interesse nei contratti finanziari

I tassi d’interesse rappresentano il costo di un’operazione di finanziamento e costituiscono un elemento essenziale dei contratti di credito e finanziamento. Tuttavia, non sempre la loro determinazione è chiara e trasparente, portando a possibili controversie tra le parti contraenti.

In Italia, la normativa vigente prevede l’obbligo della forma scritta per la valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, come stabilito dall’articolo 117 Tub. In particolare, l’articolo 117, comma 4, Tub stabilisce che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Ciò significa che i contratti di credito e finanziamento devono specificare il tasso di interesse pattuito e ogni altra condizione economica prevista, incluso il costo degli eventuali ritardi nei pagamenti.

Anche l’articolo 1284, comma 3, cod. civ. prevede che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (…); altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Pertanto, se i tassi d’interesse sono superiori alla misura legale, essi devono essere determinati per iscritto nel contratto di finanziamento.

Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la convenzione debba contenere una specifica indicazione del tasso stabilito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse. Ad esempio, nel caso di un tasso di interesse convenuto in misura variabile, per essere garantita la determinabilità del tasso di interesse, può essere sufficiente fare riferimento nel contratto a parametri fissati su scala nazionale.

Tuttavia, è importante sottolineare che le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, come ribadito dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 16907/2019.

Inoltre, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, come previsto dall’articolo 117, comma 6, Tub.

La sanzione per la mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse è prevista nell’articolo 117, comma 7, Tub. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 , si applicano, al posto dei tassi corrispettivi, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.

La normativa italiana sulla determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento ha come obiettivo principale la tutela del contraente più debole. L’esigenza di trasparenza e semplificazione rappresenta una forma di tutela per il cliente, che deve essere messo nella condizione di comprendere a pieno le condizioni economiche del finanziamento che intende sottoscrivere.

Tuttavia, oltre alla mancata trasparenza del tasso di interesse, esistono altre problematiche legate alla determinazione del costo effettivo del finanziamento. Ad esempio, spesso l’indicazione contrattuale del TAEG (o ISC) non coincide con quello effettivamente praticato.

È importante sottolineare che il TAEG non è un tasso di interesse, ma un indice del costo complessivo dell’operazione. Pertanto, nel caso di divergenza tra dato contrattuale ed effettivo, non dovrebbe applicarsi la sanzione di nullità di cui all’articolo 117, comma 7, Tub, ma dovrebbe semmai essere previsto un onere risarcitorio in capo all’Istituto di Credito.

Un’altra questione assimilabile a quella legata alla trasparenza del tasso di interesse è quella relativa alle omissioni informative in tema di indicazione del regime di capitalizzazione adottato (composto o semplice) e del tasso utilizzato (TAN o TAE).

La previsione contrattuale del solo TAN è infatti una indicazione parziale ed insufficiente a determinare l’ammontare degli interessi pattuiti, visto che il TAE (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato.

Esistono infatti due regimi finanziari alternativi principali che possono essere applicati al piano di ammortamento di un finanziamento:

  • il regime della capitalizzazione semplice con maturazione degli interessi seguendo un ritmo lineare;
  • il regime della capitalizzazione composta con maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale.

A parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero delle rate, due finanziamenti, a seconda del regime finanziario prescelto, saranno caratterizzati da un costo del finanziamento, in termini di interessi, ben diverso e sicuramente più elevato nel caso della capitalizzazione composta.

Tuttavia, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non dovrebbe portare alla sanzione di nullità di cui all’articolo 117 Tub per indeterminatezza dell’oggetto. In alcuni casi, infatti, l’omissione dell’indicazione del regime di capitalizzazione può essere ovviata con alcuni calcoli matematici.

Inoltre, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell’articolo 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. In altre parole, il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante.

In sintesi, la normativa italiana sulla determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento mira a garantire la trasparenza e la semplificazione delle condizioni economiche del finanziamento. La forma scritta è un requisito essenziale per la validità della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e ogni contratto deve contenere l’indicazione del tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

È importante che il contraente sia messo nella condizione di comprendere a pieno le condizioni economiche del finanziamento che intende sottoscrivere. Pertanto, le clausole contrattuali devono contenere un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, compresi il tasso di interesse e le condizioni economiche.

In caso di mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse, si applicano le sanzioni previste dalla normativa, come la nullità delle clausole contrattuali che disciplinano le condizioni economiche e l’applicazione dei tassi corrispettivi, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari.

Tuttavia, è importante ricordare che la normativa non deve essere interpretata in maniera eccessivamente rigida, ma deve essere applicata con equilibrio e buon senso. Le problematiche legate alla determinazione del costo effettivo del finanziamento non dovrebbero portare alla nullità del contratto, ma devono essere risolte con una maggiore trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali e una maggiore attenzione da parte dei contraenti.

In conclusione, la determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento rappresenta un tema di fondamentale importanza per la tutela dei consumatori e per la corretta funzionalità del mercato finanziario. La normativa italiana prevede sanzioni severe per la mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse, ma è importante applicarla con equilibrio e buon senso, al fine di garantire una maggiore tutela dei consumatori e una maggiore trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali.

Per questo abbiamo deciso di offrire soluzioni su misura e personalizzate per risolvere i problemi legati ai contratti di finanziamento attraverso le nostre analisi approfondite.

Whatsapp

377.0256873

Attivo tutti i giorni h24

Fax

0963.44970

Lo Studio Monardo è specializzato poi in cancellazione delle sofferenze bancarie ed opera anche a BariAltamuraMolfettaBitontoMonopoliCoratoGravina in PugliaModugnoGioia del ColleTerlizziTriggianoNoicattaroPutignanoSanteramo in ColleConversanoMola di BariRuvo di PugliaPalo del ColleAcquaviva delle FontiGiovinazzoCasamassimaCastellana GrotteNociRutiglianoPolignano a MareValenzanoAdelfiaCapursoCassano delle MurgeLocorotondoTuriGrumo AppulaBitettoBitrittoAlberobelloSannicandro di BariTorittoAndriaBarlettaTraniBisceglieCanosa di PugliaTrinitapoliSan Ferdinando di PugliaMargherita di SavoiaMinervino MurgeBrindisiFasanoFrancavilla FontanaOstuniMesagneCeglie MessapicaSan Vito dei NormanniCarovignoOriaLatianoSan Pietro VernoticoCisterninoTorre Santa SusannaSan Pancrazio SalentinoVilla CastelliErchieFoggiaCerignolaManfredoniaSan SeveroLuceraSan Giovanni RotondoOrta NovaTorremaggioreSan Nicandro GarganicoViesteSan Marco in LamisApricenaMonte Sant’AngeloVico del GarganoLecceNardòGalatinaCopertinoGallipoliCasaranoTricaseGalatoneSurboTrepuzziLeveranoMaglieSquinzanoVeglieMonteroni di LecceCavallinoUgentoLizzanelloCarmianoTavianoTaurisanoMatinoRacaleMelendugnoCampi SalentinaRuffanoPresicce-AcquaricaTarantoMartina FrancaMassafraGrottaglieManduriaGinosaCastellanetaPalagianoMottolaSavaLaterzaSan Giorgio IonicoCrispianoStattePulsanoLizzanoSan Marzano di San GiuseppeLeporanoAgrigentoAlessandriaAnconaAostaL’AquilaArezzoAscoli-PicenoAstiAvellinoBariBarletta-Andria-TraniBellunoBeneventoBergamoBiellaBolognaBolzanoBresciaBrindisiCagliariCaltanissettaCampobassoCarbonia IglesiasCasertaCataniaCatanzaroChietiComoCosenzaCremonaCrotoneCuneoEnnaFermoFerraraFirenzeFoggiaForli-CesenaFrosinoneGenovaGoriziaGrossetoImperiaIserniaLa-SpeziaLatinaLecceLeccoLivornoLodiLuccaMacerataMantovaMassa-CarraraMateraMedio CampidanoMessinaMilanoModenaMonza-BrianzaNapoliNovaraNuoroOgliastraOlbia TempioOristanoPadovaPalermoParmaPaviaPerugiaPesaro-UrbinoPescaraPiacenzaPisaPistoiaPordenonePotenzaPratoRagusaRavennaReggio-CalabriaReggio-EmiliaRietiRiminiRomaRovigoSalernoSassariSavonaSienaSiracusaSondrioTarantoTeramoTerniTorinoTrapaniTrentoTrevisoTriesteUdineVareseVeneziaVerbaniaVercelliVeronaVibo-ValentiaVicenzaViterbo

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora su whatsapp al numero 377.0256873 oppure invia una e-mail a info@fattirimborsare.com. Ti ricontattiamo entro massimo un’ora e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo riflettono il punto di vista personale degli Autori, maturato sulla base della loro esperienza professionale. Non devono essere considerate come consulenza tecnica o legale. Per chiarimenti specifici o ulteriori informazioni, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si invita a tenere presente che l’articolo fa riferimento al contesto normativo vigente alla data di redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono cambiare nel tempo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un utilizzo inappropriato delle informazioni contenute in queste pagine.
Leggere attentamente il disclaimer del sito.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Giuseppe Monardo

Giuseppe Monardo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy

Perché Oltre 1.500 Tra Persone Come Te o Imprese Come La Tua In Oltre 16 Anni Si Sono Fidate Di Studio Monardo e Perché Ti Puoi Fidare Graniticamente Anche Tu