I tassi d’interesse rappresentano il costo di un’operazione di finanziamento e costituiscono un elemento essenziale dei contratti di credito e finanziamento. Tuttavia, non sempre la loro determinazione è chiara e trasparente, portando a possibili controversie tra le parti contraenti.
In Italia, la normativa vigente prevede l’obbligo della forma scritta per la valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, come stabilito dall’articolo 117 Tub. In particolare, l’articolo 117, comma 4, Tub stabilisce che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Ciò significa che i contratti di credito e finanziamento devono specificare il tasso di interesse pattuito e ogni altra condizione economica prevista, incluso il costo degli eventuali ritardi nei pagamenti.
Anche l’articolo 1284, comma 3, cod. civ. prevede che “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto (…); altrimenti sono dovuti nella misura legale”. Pertanto, se i tassi d’interesse sono superiori alla misura legale, essi devono essere determinati per iscritto nel contratto di finanziamento.
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la convenzione debba contenere una specifica indicazione del tasso stabilito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse. Ad esempio, nel caso di un tasso di interesse convenuto in misura variabile, per essere garantita la determinabilità del tasso di interesse, può essere sufficiente fare riferimento nel contratto a parametri fissati su scala nazionale.
Tuttavia, è importante sottolineare che le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, come ribadito dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 16907/2019.
Inoltre, sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, come previsto dall’articolo 117, comma 6, Tub.
La sanzione per la mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse è prevista nell’articolo 117, comma 7, Tub. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 , si applicano, al posto dei tassi corrispettivi, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione.
La normativa italiana sulla determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento ha come obiettivo principale la tutela del contraente più debole. L’esigenza di trasparenza e semplificazione rappresenta una forma di tutela per il cliente, che deve essere messo nella condizione di comprendere a pieno le condizioni economiche del finanziamento che intende sottoscrivere.
Tuttavia, oltre alla mancata trasparenza del tasso di interesse, esistono altre problematiche legate alla determinazione del costo effettivo del finanziamento. Ad esempio, spesso l’indicazione contrattuale del TAEG (o ISC) non coincide con quello effettivamente praticato.
È importante sottolineare che il TAEG non è un tasso di interesse, ma un indice del costo complessivo dell’operazione. Pertanto, nel caso di divergenza tra dato contrattuale ed effettivo, non dovrebbe applicarsi la sanzione di nullità di cui all’articolo 117, comma 7, Tub, ma dovrebbe semmai essere previsto un onere risarcitorio in capo all’Istituto di Credito.
Un’altra questione assimilabile a quella legata alla trasparenza del tasso di interesse è quella relativa alle omissioni informative in tema di indicazione del regime di capitalizzazione adottato (composto o semplice) e del tasso utilizzato (TAN o TAE).
La previsione contrattuale del solo TAN è infatti una indicazione parziale ed insufficiente a determinare l’ammontare degli interessi pattuiti, visto che il TAE (tasso annuo effettivo) dipende anche dai tempi di riscossione degli interessi e dal regime finanziario adottato.
Esistono infatti due regimi finanziari alternativi principali che possono essere applicati al piano di ammortamento di un finanziamento:
- il regime della capitalizzazione semplice con maturazione degli interessi seguendo un ritmo lineare;
- il regime della capitalizzazione composta con maturazione degli interessi ad un ritmo esponenziale.
A parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero delle rate, due finanziamenti, a seconda del regime finanziario prescelto, saranno caratterizzati da un costo del finanziamento, in termini di interessi, ben diverso e sicuramente più elevato nel caso della capitalizzazione composta.
Tuttavia, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non dovrebbe portare alla sanzione di nullità di cui all’articolo 117 Tub per indeterminatezza dell’oggetto. In alcuni casi, infatti, l’omissione dell’indicazione del regime di capitalizzazione può essere ovviata con alcuni calcoli matematici.
Inoltre, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata, ai sensi dell’articolo 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. In altre parole, il tasso di interesse deve essere desumibile dal contratto con l’ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante.
In sintesi, la normativa italiana sulla determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento mira a garantire la trasparenza e la semplificazione delle condizioni economiche del finanziamento. La forma scritta è un requisito essenziale per la validità della pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e ogni contratto deve contenere l’indicazione del tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
È importante che il contraente sia messo nella condizione di comprendere a pieno le condizioni economiche del finanziamento che intende sottoscrivere. Pertanto, le clausole contrattuali devono contenere un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca per entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, compresi il tasso di interesse e le condizioni economiche.
In caso di mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse, si applicano le sanzioni previste dalla normativa, come la nullità delle clausole contrattuali che disciplinano le condizioni economiche e l’applicazione dei tassi corrispettivi, il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari.
Tuttavia, è importante ricordare che la normativa non deve essere interpretata in maniera eccessivamente rigida, ma deve essere applicata con equilibrio e buon senso. Le problematiche legate alla determinazione del costo effettivo del finanziamento non dovrebbero portare alla nullità del contratto, ma devono essere risolte con una maggiore trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali e una maggiore attenzione da parte dei contraenti.
In conclusione, la determinazione dei tassi d’interesse nei contratti di finanziamento rappresenta un tema di fondamentale importanza per la tutela dei consumatori e per la corretta funzionalità del mercato finanziario. La normativa italiana prevede sanzioni severe per la mancata pubblicità e trasparenza richiesta nell’indicazione del tasso di interesse, ma è importante applicarla con equilibrio e buon senso, al fine di garantire una maggiore tutela dei consumatori e una maggiore trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali.
Per questo abbiamo deciso di offrire soluzioni su misura e personalizzate per risolvere i problemi legati ai contratti di finanziamento attraverso le nostre analisi approfondite.
Lo Studio Monardo è specializzato poi in cancellazione delle sofferenze bancarie ed opera anche a Bari, Altamura, Molfetta, Bitonto, Monopoli, Corato, Gravina in Puglia, Modugno, Gioia del Colle, Terlizzi, Triggiano, Noicattaro, Putignano, Santeramo in Colle, Conversano, Mola di Bari, Ruvo di Puglia, Palo del Colle, Acquaviva delle Fonti, Giovinazzo, Casamassima, Castellana Grotte, Noci, Rutigliano, Polignano a Mare, Valenzano, Adelfia, Capurso, Cassano delle Murge, Locorotondo, Turi, Grumo Appula, Bitetto, Bitritto, Alberobello, Sannicandro di Bari, Toritto, Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni, Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Carovigno, Oria, Latiano, San Pietro Vernotico, Cisternino, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino, Villa Castelli, Erchie, Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Orta Nova, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vieste, San Marco in Lamis, Apricena, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Lecce, Nardò, Galatina, Copertino, Gallipoli, Casarano, Tricase, Galatone, Surbo, Trepuzzi, Leverano, Maglie, Squinzano, Veglie, Monteroni di Lecce, Cavallino, Ugento, Lizzanello, Carmiano, Taviano, Taurisano, Matino, Racale, Melendugno, Campi Salentina, Ruffano, Presicce-Acquarica, Taranto, Martina Franca, Massafra, Grottaglie, Manduria, Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Mottola, Sava, Laterza, San Giorgio Ionico, Crispiano, Statte, Pulsano, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Leporano, Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, L’Aquila, Arezzo, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La-Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Medio Campidano, Messina, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio-Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo-Valentia, Vicenza, Viterbo.