In caso di difetto di motivazione, l’Agenzia delle Entrate può fornire formalmente la motivazione di un accertamento dopo un ricorso di fronte ad un giudice?
Secondo la Cassazione no; quando il contribuente ha impugnato l’atto, l’Agenzia delle Entrate non può sanare un difetto di motivazione fornendo una spiegazione durante il giudizio di fronte al giudice.
Una motivazione successiva quindi, non è ammissibile anche se potenzialmente colmerebbe il difetto della motivazione.
Questo perché, essendo un atto di tipo amministrativo, l’avviso di accertamento ha la necessità formale di contenere tutti gli elementi necessari ed idonei a garantire a chi l’ha ricevuto l’esplicazione dell’esercizio del diritto di difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione.
L’articolo 24 della Costituzione dice infatti che: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione e La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Una motivazione postuma per l’avviso di accertamento quindi, non è sufficiente per sanare la deroga normativa.
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