Pignoramento del conto corrente della SRL: difesa con l’avvocato

Un pignoramento di conto corrente aziendale è una misura estrema con cui creditori – in particolare l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) nel caso di debiti fiscali – bloccano le somme depositate sul conto bancario della società (anche SRL) al fine di soddisfare un credito. Questo tema è cruciale per l’imprenditore perché rischia di congelare la liquidità aziendale, provocare gravi danni operativi e lasciare l’azienda senza capitale circolante. Errori formali nell’atto di pignoramento o omissioni procedurali possono rendere inefficace l’espropriazione: è quindi fondamentale agire tempestivamente per difendersi e tutelare gli interessi dell’impresa. Il nostro articolo illustrerà le principali difese e soluzioni operative che il debitore – in particolare una società a responsabilità limitata (SRL) – può adottare con l’ausilio di un avvocato esperto.

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio legale di Monardo analizza gli atti di pignoramento ricevuti (cartelle esattoriali, ingiunzioni, ecc.), predispone ricorsi in sede civile o tributaria, chiede la sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi), e negozia piani di rientro con il Fisco o con i creditori privati . In pratica, l’Avv. Monardo può aiutare concretamente il debitore a ristrutturare o definire il debito, utilizzando ogni strumento legale possibile (opposizioni, rateizzazioni, piani di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione, concordato, ecc.) per bloccare o limitare i pignoramenti e ripristinare la continuità aziendale.

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Il pignoramento presso terzi (incluso quello su conto corrente) è disciplinato dal Codice di procedura civile (artt. 543-548 c.p.c.) e, per i crediti fiscali, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Testo Unico della riscossione). Il principio fondamentale è che il creditore (inclusa l’AdER) – munito di titolo esecutivo valido (ad es. cartella di pagamento divenuta definitiva, sentenza di condanna, decreto ingiuntivo non opposto) – può notificare un atto di pignoramento al terzo debitore (ad esempio la banca) e al debitore esecutato . In particolare, l’art. 543 c.p.c. stabilisce che “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi… si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore” . La notifica simultanea al debitore – rispetto alla quale recenti riforme normative hanno introdotto profili diversi – era una regola tradizionale.

Con la riforma del processo civile (Legge 206/2021 e D.Lgs. 149/2022, attuata dal marzo 2023), la procedura è stata snellita: ora l’avviso di iscrizione a ruolo va notificato al solo terzo. In altre parole, il creditore esecutante deve notificare al terzo pignorato (la banca) l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (con il numero di ruolo del procedimento) entro la data dell’udienza, e depositare prova di tale notifica nel fascicolo; la mancata notifica o mancata produzione determina l’inefficacia dell’atto . Viceversa, non è più necessario notificare al debitore lo stesso avviso (disposizione introdotta dal D.Lgs. 149/2022, applicabile ai procedimenti iniziati dal 1° marzo 2023 ). Ciò significa che – mentre prima della riforma il debitore era formalmente informato di ogni aggiornamento – oggi l’esecuzione può procedere anche senza ulteriori comunicazioni dirette al debitore, attenendosi alle regole tecniche degli articoli 543 e seguenti c.p.c.

Nel caso di pignoramento esattoriale (cioè promosso da AdER in ambito tributario), la procedura è speciale: l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (convertito in art. 170 del D.Lgs. 33/2025) consente all’Agenzia di impartire un “ordine di pagamento diretto” al terzo (la banca) senza preventiva autorizzazione giudiziale. Anche in questo caso l’atto di pignoramento va notificato sia al terzo pignorato che al debitore . Una recente ordinanza della Cassazione ha ribadito che l’omessa notifica al debitore rende l’atto di pignoramento esattoriale inesistente: senza la notifica ex art. 492 c.p.c. (ingiunzione) al debitore, manca un requisito essenziale del titolo, e l’intera procedura è nulla . In altre parole, il debitore ha sempre diritto ad essere informato dell’avvio dell’espropriazione anche in ambito fiscale: la Corte ha confermato che notificare l’atto solo alla banca, senza il contribuente, configura un vizio insanabile .

La giurisprudenza di legittimità fornisce altri principi chiave che interessano il debitore esecutato. Ad esempio, la Cassazione (Sez. III, n. 28520 del 27/10/2025) ha stabilito che nel pignoramento speciale esattoriale sul conto corrente tutti i crediti maturati nel periodo di 60 giorni dopo la notifica rimangono soggetti al vincolo pignorativo . In pratica, la banca terza è tenuta a versare all’agente della riscossione non solo il saldo attivo esistente al momento del pignoramento, ma anche gli eventuali accrediti (bonifici, fatture incassate, versamenti successivi) che arrivano sul conto entro 60 giorni dalla notifica . Con questa pronuncia la Corte ha sancito che “nel pignoramento speciale esattoriale… il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, resta sottoposto al vincolo… nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni”, senza considerare se all’inizio il conto fosse scoperto o in attivo . In sintesi, anche se il conto era “in rosso” al momento del pignoramento, ogni somma accreditata entro i 60 giorni rimane bloccata e dovrà essere trasferita all’Agente della riscossione . Questo orientamento riflette l’applicazione dell’art. 546 c.p.c. (vincolo del terzo) al caso fiscale: il debitore non può eludere l’espropriazione facendosi trovare con conto vuoto o indebitato.

Altri pronunciamenti di rilievo riguardano l’opposizione all’esecuzione. La Corte Costituzionale n. 114/2018 ha ammesso che, per vicende sopravvenute dopo la notifica della cartella di pagamento (ad esempio, l’omessa notifica della cartella stessa), il debitore possa ricorrere all’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) davanti al giudice civile . Inoltre, in ogni opposizione all’esecuzione mobiliare presso terzi la Cassazione richiede la partecipazione del terzo pignorato come litisconsorte necessario . Ciò significa che, in un giudizio di opposizione ex art.615 c.p.c., la banca (o altro terzo) deve intervenire nel processo insieme al creditore e al debitore, per consentire un contraddittorio completo e tutelare anche i diritti del terzo .

Infine, va ricordato che il debitore conserva garanzie di legge sul piano sostanziale: ad esempio l’art. 545 c.p.c. stabilisce quote impignorabili di stipendio, pensione e altri crediti alimentari. Anche se questi limiti operano soprattutto per i conti correnti personali, è utile rammentare che “le somme dovute a titolo di stipendio… nel caso di accredito su conto bancario… possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale” . Ciò significa che, per pensioni o salari già maturati prima del pignoramento, è sempre impignorabile fino a circa 1.638 € (triplo dell’assegno sociale 2026) . Fermo restando che per la SRL non v’è salario né pensione, questi limiti illustrano i principi di tutela del debitore previsti dal nostro ordinamento. In ogni caso, violazioni di questi limiti (ad esempio se la banca pignora somme protette) possono rendere l’atto parzialmente inefficace .

Cosa succede dopo il pignoramento: procedura passo-passo

Una volta notificato l’atto di pignoramento presso terzi (anche fiscale), la procedura esecutiva si svolge in fasi distinte, scandite da termini precisi:

  • Notifica dell’atto e iscrizione a ruolo: Il pignoramento deve essere notificato congiuntamente al terzo (la banca) e al debitore . Il creditore (es. AdER) deve depositare copia conforme dell’atto di pignoramento e del titolo esecutivo (ad es. cartella) entro 30 giorni dalla notifica presso il Tribunale competente (art. 543 c.p.c.). La mancata iscrizione a ruolo entro questo termine comporta l’inefficacia del pignoramento . Prima dell’udienza di comparizione, il creditore deve inoltre notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (art. 543 c.p.c.). La mancata notifica di tale avviso o il mancato deposito dello stesso nel fascicolo determinano l’inefficacia del pignoramento . In sintesi, la forma dell’atto è fondamentale: errori formali (titolo non idoneo, mancato deposito, notifica incompleta o irregolare) possono annullare il pignoramento.
  • Obblighi del terzo (la banca): Dal momento della notifica, il terzo pignorato è vincolato dalle somme indicate (art. 546 c.p.c.). Ciò significa che la banca non può disporre delle somme pignorate, né liberarle prima di averle versate, ed è tenuta a fare le dichiarazioni richieste entro i termini di legge. Essa deve rispettare i limiti indicati nel precetto e nel pignoramento: ad esempio, non può bloccare indiscriminatamente l’intero saldo del conto se nel frattempo vi sono accrediti impignorabili (salari, stipendi o pensioni già maturati prima del pignoramento) . Se tali somme sono presenti, la banca deve lasciare libero il montante impignorabile (fino a 3 volte l’assegno sociale, ossia circa €1.638,72 mensili nel 2026 ). Se il terzo non rispetta questi limiti (ad es. congela tutto il conto senza distinzione), non invalida il pignoramento di per sé, ma costituisce un danno immediato al debitore che può essere fatto valere con specifiche azioni (opp. urgente ex art.669-ter c.p.c. e risarcimento) .
  • Vincolo di 60 giorni e pagamento diretto: Nel pignoramento esattoriale, il terzo riceve un ordine di pagamento diretto (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). Secondo la legge, la banca deve versare all’Agente della riscossione entro 60 giorni le somme mature alla data di notifica . Con la Cass. n. 28520/2025, è stato chiarito che anche i crediti maturati nel periodo di 60 giorni restano soggetti a pignoramento . In pratica, se sul conto accreditano bonifici, incassi fatture o altri crediti nei due mesi successivi alla notifica, la banca dovrà versare anche quelli all’AdER. Se il terzo adempie entro 60 giorni e versa le somme dovute, l’azione esecutiva si estingue automaticamente senza bisogno di udienza: i fondi confluiscono all’agente e il debito si estingue. A quel punto l’esecuzione è conclusa.
  • Mancato adempimento del terzo: Se la banca non versa le somme entro 60 giorni, il procedimento prosegue come in un pignoramento ordinario. Il creditore notifica quindi una citazione in opposizione all’esecuzione sia al debitore che al terzo (ex art. 72, comma 2 D.P.R. 602/1973). Il debitore e il terzo devono comparire in tribunale per far valere le proprie ragioni. Il debitore può depositare memorie difensive per contestare l’azione esecutiva (ad es. vizi del titolo, inesistenza del credito, compensazioni) e ottenere la riduzione o l’annullamento del pignoramento . Se il terzo dichiara di non dover nulla o non si difende, il giudice fissa un’udienza ex art. 543 c.p.c. per decidere la spettanza del credito pignorato.
  • Risultato finale dell’opposizione: Se l’opposizione viene accolta (ad esempio per nullità del titolo o prescrizione del debito), il pignoramento decade e le somme eventualmente bloccate tornano al debitore . Se invece l’opposizione è respinta, al termine dell’udienza il giudice emette ordinanza di assegnazione delle somme al creditore procedente (art. 553 c.p.c.). In tal caso la banca versa al creditore l’importo assegnato, mentre i fondi bloccati vengono consegnati all’Erario o al creditore privato per estinguere il debito . In entrambi i casi (terzo che paga o giudice che assegna), l’espropriazione si conclude con il soddisfacimento del credito secondo le regole di legge.

Durante tutto il procedimento, il debitore conserva diritti essenziali: diritto di essere notificato correttamente di ogni atto (la mancanza di notifica determina nullità degli atti successivi), diritto al contraddittorio (può chiedere copie degli atti e partecipare al giudizio di opposizione) e diritto all’impugnazione (può proporre opposizione all’esecuzione ex artt. 615-617 c.p.c.) . Inoltre il debitore può chiedere la sospensione cautelare degli atti esecutivi, sia sul piano tributario (tramite istanza di sospensione al giudice tributario) sia su quello civile (giudice ordinario delle esecuzioni), per vizi evidenti di notifica o per comprovata situazione di indebitamento e necessità di azioni concorsuali (sovraindebitamento, concordato, ecc.).

Difese e strategie legali

Nel contesto del pignoramento del conto corrente, le difese del debitore si articolano su più livelli:

  • Impugnare l’atto di pignoramento: Verifica innanzitutto la validità formale e sostanziale dell’atto. Controlla se il titolo esecutivo (cartella, sentenza, decreto) sia effettivamente motivato, non prescritto o già estinto. La notifica è stata eseguita regolarmente (data, luogo, destinatari)? I calcoli degli interessi e sanzioni sono corretti? Spesso gli atti esattoriali presentano vizi (errori di calcolo, duplicazioni di carichi, decadenza dalle rateizzazioni precedenti). Ogni vizio formale o di merito può essere motivo di nullità o di riduzione del credito, e va sollevato tempestivamente. Ad esempio, l’ordinanza Cass. 6/2026 conferma che se il debitore non viene notificato del pignoramento esattoriale, l’atto è inesistente . In caso di dubbi, è essenziale rivolgersi subito a un avvocato per proporre ricorso in opposizione all’esecuzione (art. 615 e 617 c.p.c.), contestando tutti i vizi accertati.
  • Richiedere la sospensione cautelare: Nel ramo tributario, è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione della cartella o del pignoramento (ad es. ai sensi dell’art. 70-bis D.P.R. 602/1973) quando sussistono esigenze di giustizia, vizi gravi di notifica o situazioni di grave difficoltà economica. In sede civile, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione del pignoramento in attesa dell’udienza di opposizione (art. 615 c.p.c.), soprattutto se dimostra di non poter subire ulteriori danni dalla misura. Il rilascio di una fideiussione bancaria o di altra garanzia a favore dell’agente di riscossione blocca efficacemente il pignoramento: se si dispone una cauzione a garanzia del credito (soluzione usuale in sede civile), la banca può anche essere sollevata dall’ulteriore obbligo di vincolare il conto .
  • Rivalersi su errori del terzo: Se la banca commette abusi (p. es. congela più somme del consentito, non distingue le voci impignorabili) il debitore può citarla in giudizio per risarcimento danni. Se al contempo è possibile, si deposita un’istanza di sospensione urgente ex art. 669-ter c.p.c. contro l’ufficiale giudiziario o l’AdER, evidenziando il congelamento illegittimo.
  • Accedere a strumenti deflattivi: Il debitore può cercare di ridurre l’esposizione prima che la situazione precipiti. Ad esempio, è possibile chiedere la rateizzazione del debito (piano di dilazione con AdER) nei termini e modi previsti (in genere entro 60 giorni dalla notifica della cartella e fino a 120 rate, in presenza di condizioni di oggettiva difficoltà). Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive in corso (incluse ipoteche e fermi) . Per chi non rientra nei classici istituti, esistono definizioni agevolate: la rottamazione delle cartelle (varie edizioni, fino alla “Quinquies” introdotta con la Legge di Bilancio 2026) consente di estinguere debiti iscritti a ruolo entro termini prestabiliti con sconti su sanzioni e interessi . La prossima “rottamazione quinquies” (Legge n. 199/2025) offre una nuova finestra per adesioni (entro aprile/giugno 2026) sui carichi 2021-2024 . Questi istituti riducono il debito complessivo e quindi l’importo pignorabile.
  • Procedure concorsuali e di crisi: Nel caso di SRL in stato di insolvenza, il Legislatore ha previsto diversi strumenti. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) consente all’azienda di concordare un piano di rientro con i creditori (anche l’AdER) con un avviso pubblico e omologazione giudiziale, ottenendo eventualmente deroghe alle ordinarie regole di espropriazione. Il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale (fallimento) sono percorsi più strutturati per insolvenze gravi. Se la SRL è in liquidazione, il debitore soci può chiedere l’esdebitazione per gli amministratori, cancellando i debiti residui dopo la liquidazione dell’attivo. Per i soggetti non commerciali (o piccoli imprenditori), restano in vigore gli strumenti della composizione controllata o del piano del consumatore (L.3/2012), sempre sospendendo i pignoramenti in corso. Infine, il Legislatore ha introdotto nuovi ruoli e registri (gestori crisi, esperti indipendenti) per accompagnare le aziende in ristrutturazione, offrendo vie giudiziali e stragiudiziali per il riequilibrio.

Strumenti alternativi di soluzione

Oltre alle difese giudiziali contro il pignoramento, il debitore può valutare strumenti deflattivi e soluzioni alternative per evitare o attenuare le esecuzioni forzate:

  • Rateizzazione dell’esposizione: L’Agenzia delle Entrate Riscossione concede piani di dilazione fino a 72 rate (estese a 120 in casi di grave difficoltà) purché il debitore dimostri di non poter pagare in unica soluzione. L’accesso alla rateizzazione si richiede entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, se regolarmente notifica . L’adesione sospende la riscossione coattiva.
  • Definizioni agevolate (rottamazione): Come accennato, le leggi finanziarie recenti (L. 197/2022, L. 234/2021, L. 199/2025) hanno prorogato la rottamazione-quater e lanciato la rottamazione-quinquies. Queste consentono di saldare i debiti tributari con sconti su sanzioni e interessi, estinguendo le cartelle pignorate. Ad esempio, chi aderisce alla rottamazione paga solo capitale e interessi, escludendo le sanzioni. Le scadenze per la presentazione delle domande e il pagamento delle rate sono stabilite dai decreti attuativi.
  • Accordi di composizione della crisi: Per imprese in difficoltà, la procedura di composizione negoziata e l’accordo di ristrutturazione (ex DLgs 118/2021 e DLgs 14/2019) offrono un quadro protetto per ridefinire i debiti. Si possono concordare dilazioni o sconti con i creditori (anche l’AdER e l’INPS) e ottenere un omologato giudiziario che blocca le azioni esecutive durante la negoziazione.
  • Liquidazione e esdebitazione: Nel caso più estremo, la SRL può sottoporsi a liquidazione giudiziale. Al termine, gli ex soci possono chiedere esdebitazione (DLgs 14/2019) per riottenere libertà da residui di debiti non coperti dall’attivo. Anche i procedimenti personali di liquidazione del patrimonio (piano del consumatore, concordato) possono sospendere i pignoramenti in corso.
  • Trattative dirette con l’Agenzia delle Entrate: Talvolta è possibile contrattare direttamente con l’AdER soluzioni concordate: ad esempio, pagamenti rateali supplementari o riduzione delle somme accessorie se si dimostra impossibilità. Un dialogo professionale con l’Ufficio di Riscossione può portare a soluzioni stragiudiziali (es. dilazioni supplementari) non sempre note al contribuente comune.

Errori comuni e consigli pratici

Gli imprenditori spesso commettono errori che aggravano la situazione esecutiva. Tra i più frequenti:

  • Sottovalutare il problema: Molti ignorano la cartella o il preavviso di pignoramento sperando che “passi da solo”. Il credito esecutivo, una volta notificato, procede comunque se non si interviene in tempo.
  • Non controllare la notifica: È essenziale verificare che la cartella e il pignoramento siano arrivati correttamente. In assenza di notifica valida, l’atto è nullo. Ad esempio, Cass. 6/2026 ha evidenziato che senza notifica al debitore il pignoramento esattoriale è inesistente .
  • Ignorare le scadenze: I termini per opporsi (60 giorni per ricorsi tributari, 30 giorni per depositare l’atto in Tribunale, ecc.) vanno rispettati rigorosamente. Un ritardo può far perdere strumenti di difesa.
  • Operare da soli: Il pignoramento del conto è materia tecnica. Non improvvisare: le strategie difensive (ricorso, opposizione, sospensione) richiedono competenze precise. L’assistenza legale può fare la differenza.
  • Non considerare gli interessi della SRL separatamente dagli amministratori: Il debito della società è distinto da quello personale dei soci/amministratori. È fondamentale tutelare il patrimonio aziendale e individuare tempestivamente responsabilità personali solo eventuali.
  • Non utilizzare la rete di protezione legale: Se l’azienda ha polizze di tutela legale o associazioni di categoria, può esserci copertura professionale. Non esaurire le risorse interne può compromettere la difesa.

Consigli pratici:

  • Appena ricevi l’atto, contatta subito un legale specializzato per un check-up dell’atto. Se ci sono vizi (carenze formali, contestazioni sul calcolo del debito), occorre proporre opposizione o ricorso immediatamente.
  • Valuta se il debito può rientrare in qualche definizione agevolata (rottamazione, rateizzazione privilegiata). Se ci sono le condizioni di difficoltà, chiedi la dilazione urgente all’AdER.
  • Se il pignoramento è in corso, valuta la possibilità di prestare una fideiussione a garanzia del credito (ai sensi del Cpc), in modo da sbloccare il conto in tempi rapidi e continuare l’attività aziendale, rimandando la soluzione del debito a una sede diversa.
  • Registra ogni azione posta in essere dal terzo (la banca). Se trovi irregolarità (ad es. blocco somme impignorabili), segnala subito il fatto al tuo avvocato: potrebbe essere titolo per impugnare il pignoramento o chiedere risarcimenti.
  • Considera fin da subito l’apertura di procedure concorsuali se la situazione lo richiede. La gestione della crisi tempestiva (accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato) può stoppare ogni esecuzione e dare respiro all’azienda.

Tabelle riepilogative

Norma / EnteDescrizione
CPC Art. 543 c.p.c.Regola il pignoramento presso terzi: richiede atto notificato a terzo e debitore. Il creditore deve notificare entro l’udienza l’avviso di iscrizione a ruolo al terzo, pena inefficacia .
CPC Art. 546 c.p.c.Vincolo del terzo: il terzo pignorato è obbligato a mantenere i fondi pignorati e a dichiarare il credito entro i termini. Non può liberare le somme pignorate .
CPC Art. 545 c.p.c.Quote impignorabili: limita la pignorabilità di salari, stipendi e pensioni. Ad es., fino a tre volte l’assegno sociale (circa €1.638 mensili nel 2026) è intoccabile .
CPC Artt. 615-617 c.p.c.Opposizione all’esecuzione: strumenti giurisdizionali in cui il debitore può contestare in tribunale l’atto di pignoramento per vizi del titolo o procedurali .
Art. 72-bis DPR 602/1973 (oggi art.170 DLgs 33/2025)Pignoramento fiscale diretto: consente ad AdER di emettere un ordine di pagamento al terzo senza previo decreto del giudice. Il pignoramento va notificato al terzo e al debitore .
Cass. Civ. Sez. III, n.28520/2025Cassazione: il saldo attivo del conto, anche maturato entro 60 giorni dal pignoramento, è soggetto a vincolo . Quindi accrediti entro 60gg devono essere versati dall’istituto al fisco.
Cass. Civ. Ord. 6/2026Cassazione: il pignoramento esattoriale non notificato al debitore è inesistente . Senza la notifica al debitore (art.492 c.p.c.) l’atto è nullo e la procedura cessa.
C. Cost. n.114/2018La Corte Costituzionale ha ammesso l’opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) anche per vizi sopravvenuti dopo la cartella, tra cui la mancata notifica .
Legge 3/2012 (sovraindebitamento)Prevede piani del consumatore e accordi di composizione della crisi per soggetti non fallibili. L’apertura di questi piani sospende i pignoramenti in corso.
Legge 199/2025 (L. di Bilancio 2026)Introdotta la “rottamazione quinquies” delle cartelle (carichi fino al 2024), con scadenze entro aprile/giugno 2026. Permette consistenti sconti su sanzioni/interessi .
D.Lgs. 33/2025Codice della riscossione (Nuovo TU), che tra l’altro sposta l’art.72-bis in art.170 e consente ad AdER l’accesso ai dati fatture e conti.
D.Lgs. 149/2022Attuazione “Cartabia”: ha eliminato l’obbligo di notificare l’avviso a ruolo al debitore (procedimenti dal 1/3/2023) ; conferma la notifica al terzo (art.543 c.p.c.) .

Domande frequenti (FAQ)

  • Che cos’è il pignoramento del conto corrente aziendale?
    È l’atto con cui un creditore munito di titolo esecutivo (ad es. cartella pag.), chiede alla banca di versare a lui le somme che il debitore (SRL) vanta da terzi (stipendi, affitti, fatture da incassare). Nel caso fiscale, si parla di ordine di pagamento diretto (art.72-bis DPR 602/1973). Il risultato è che il conto viene “congelato” per il periodo necessario a trasferire i fondi al creditore.
  • Quali somme possono essere pignorate su un conto SRL?
    In generale, tutte le somme depositate sul conto intestato alla società sono aggredibili, perché non v’è protezione come per i salari delle persone fisiche. Quindi incassi, crediti verso clienti, liquidità aziendale residua, possono essere pignorati interamente per soddisfare il debito dell’SRL. Non ci sono quote “libere” automatiche come nel caso degli stipendi.
  • Dopo quanto tempo dal titolo può avvenire il pignoramento fiscale?
    Normalmente l’AdER può procedere dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale definitiva (o avviso di accertamento). Se entro quel termine non si paga o dilaziona, l’Agenzia può emettere l’atto di pignoramento. Anche i crediti ordinari possono essere pignorati dopo 60 giorni da decreto ingiuntivo non opposto o sentenza di condanna.
  • Cosa fare se non pago la cartella in tempo?
    Se non si provvede entro 60 giorni alla cartella, non bisogna ignorare: si avrà un titolo esecutivo. Appena ricevi la comunicazione di pignoramento, contatta il tuo avvocato. Verifica tutti i documenti: se c’è stata notifica errata, vizi nei calcoli o altre irregolarità, si può opporre all’esecuzione (Tribunale ordinario) entro 20 giorni dall’iscrizione a ruolo.
  • Il conto era vuoto, può comunque essere pignorato?
    Sì. Cass. n.28520/2025 ha confermato che anche se il conto era a saldo zero o “in rosso” al momento della notifica, la banca deve comunque vincolare gli accrediti nei 60 giorni successivi . Quindi se nel mese seguente arrivano incassi, l’Agenzia può chiederli via pignoramento e la banca è tenuta a versarli.
  • Quali diritti ho come debitore?
    Il debitore ha il diritto di essere informato (ogni atto deve essere notificato), di essere convenuto nel giudizio di opposizione (Cass. 26562/2023), di contestare l’atto con ricorso all’autorità competente (Tribunale o Commissione tributaria) e di chiedere la sospensione del pignoramento se sussistono gravi motivi o piani di rientro.
  • Posso chiedere una sospensione del pignoramento?
    Sì. In via cautelare si può chiedere al giudice (civile o tributario) la sospensione del pignoramento in presenza di vizi formali, grave indebitamento o piani di rientro in corso. Ad esempio, la richiesta di rateazione o l’apertura di una procedura di sovraindebitamento sospende l’esecuzione in molti casi.
  • In che modo un avvocato mi può aiutare concretamente?
    Un avvocato esperto controllerà l’atto di pignoramento e il titolo sottostante, individuerà vizi di forma o di merito, predisporrà ricorsi (opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c., opposizione del terzo ex 617 c.p.c., ricorso tributario alle Commissioni) e solleverà tutte le eccezioni. Inoltre, l’avvocato può negoziare tempi e modalità di pagamento con l’Amministrazione finanziaria, suggerire misure cautelari (fideiussione), o avviare procedure concorsuali tutelanti (concordato, piano del consumatore).
  • Quali documenti servono per opporsi?
    I principali sono: atto di pignoramento, titolo esecutivo (cartella o sentenza), prova della notifica, estratto conto bancario. Bisogna raccogliere tutta la documentazione relativa al debito (avvisi, comunicazioni) per verificare le somme dovute e i termini.
  • È utile verificare il mio conto corrente?
    Sì: controlla subito se il saldo e i movimenti riportano il vincolo del pignoramento e se gli accrediti dal giorno della notifica al 60° giorno sono stati bloccati. Confronta con la giacenza al momento del pignoramento per vedere se la banca ha correttamente applicato le regole (ad es. non trattenere gli importi impignorabili).
  • Che succede se la banca commette errori?
    Se la banca blocca somme impignorabili o non calcola correttamente il vincolo (ad es. trattiene più del dovuto), il debitore può chiamarla in giudizio per risarcimento. Parallelamente, il comportamento scorretto può rafforzare la posizione del debitore nel processo di opposizione all’esecuzione (dimostra scarso rispetto dei limiti di legge).
  • Come funzionano rottamazioni e definizioni agevolate?
    Le rottamazioni consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, pagando capitale e interessi si azzerano le somme accessorie. La recente “Quinquies” (L. 199/2025) riguarda i debiti al 2024. Va presentata istanza entro le scadenze (in genere entro aprile/giugno dell’anno di riferimento) e versati gli importi dovuti secondo il piano concordato.
  • Quanto dura un pignoramento di conto corrente?
    Il vincolo del pignoramento tecnico dura per almeno 60 giorni dalla notifica: in questo periodo il terzo deve versare le somme all’agente riscossore. Se la banca paga (totale o parziale), l’esecuzione termina. Se non paga, si arriva all’udienza di opposizione. Non esiste un limite fisso superiore: il procedimento termina con il pagamento (da parte del terzo o del giudice) o con l’annullamento dell’atto.
  • Cosa sono il “spatium deliberandi” e l’ordine di pagamento?
    Lo spatium deliberandi (termine di 60 giorni) è il periodo di tempo concesso al terzo pignorato per valutare e rispondere. L’ordine di pagamento (pignoramento esattoriale) obbliga la banca a versare all’agente riscossore le somme dovute entro i 60 giorni . Trascorso tale termine senza versamenti, il procedimento prosegue con l’udienza.
  • Può subire pignoramenti anche il titolare del conto come persona fisica?
    Se il conto è intestato solo alla società (SRL), il titolare fisico risponde dei debiti sociali solo nei limiti delle sue garanzie o azioni personali (es. fideiussioni). Se invece il conto fosse cointestato con il socio, si applica la regola della presunzione di comproprietà: la metà (o la quota pattuita) del denaro si presume appartenere a ciascun intestatario e ciascuno può pignorarla solo nei limiti della propria quota. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che su un conto cointestato si può pignorare fino alla quota ritenuta del debitore, non l’intero saldo .
  • È vero che la liquidità minima deve rimanere sempre libera?
    Non esiste una “liquidità minima” protetta per i titolari di partita IVA o imprese: tutti i fondi dell’azienda possono essere pignorati. Solo i conti personali hanno limiti (stipendi, pensioni). Per la SRL non c’è sostanzialmente limite: anche il denaro necessario per spese aziendali può essere aggirato se depositato sul conto. Per questo motivo è fondamentale non confondere le uscite operative con crediti verso terzi: i crediti futuri di incasso (ad es. fatture) rientrano nel pignorabile come abbiamo visto.
  • Come cambia la situazione se apro una procedura di crisi?
    Se la SRL avvia una procedura di composizione della crisi (accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo o liquidazione giudiziale), tutte le azioni esecutive pendenti sono sospese per legge. Questo blocca automaticamente i pignoramenti, le ipoteche e i fermi già iscritti. Ad esempio, la legge stabilisce che l’apertura del concordato o della liquidazione ha effetto di sospensione delle esecuzioni coattive. In pratica, avviando tempestivamente un piano di crisi si ottiene uno “stop” alle azioni esecutive e si può ristrutturare il debito sotto tutela del tribunale.
  • Cosa succede al pignoramento se pago le somme richieste?
    Se il debitore riesce a saldare integralmente il debito (direttamente o tramite istituto di pagamento) prima dell’udienza, il pignoramento si estingue. In particolare, basta che il terzo versi l’intero importo dovuto all’agente riscossore entro i 60 giorni perché l’espropriazione si concluda e le somme maturate vadano all’Erario . Se il pagamento arriva dopo i 60 giorni ma prima dell’udienza, si procede all’udienza di opposizione comunque, per l’eventuale riduzione del credito residuo.
  • Quali sono le sanzioni per chi non paga?
    A parte gli interessi di mora automatici sui carichi, non ci sono “sanzioni aggiuntive” specifiche per il conto pignorato. Tuttavia, il mancato pagamento comporta il blocco della liquidità e il rischio di vendite forzate di beni (immobili ipotecati, egese ipotecarie) se il debito supera €120.000 (limite previsto per la casa principale dal D.P.R. 602/1973, art.76). Rimangono imposte le normali sanzioni tributarie già indicate nelle cartelle (di mora, omesso versamento, ecc.), che non si eliminano con il pignoramento.

Simulazioni pratiche

  1. Pignoramento con conto in positivo: Supponiamo che una SRL abbia un debito fiscale di €50.000 e un conto corrente aziendale con saldo +€30.000 al momento della notifica del pignoramento. La banca verserà subito i €30.000 all’AdER come dovuto, in quanto parte del credito. Nei 60 giorni seguenti, se la SRL incassa altre €20.000 (da fatture o affitti), questi saranno anch’essi trasferiti all’Agenzia (Cass. 28520/2025). In totale il fisco recupererà i €50.000 pignorando tutto il denaro disponibile.
  2. Pignoramento con conto scoperto: Se invece il saldo iniziale fosse -€5.000, ciò non ferma il pignoramento. Se nei due mesi successivi arrivano €40.000 di incassi, la banca è tenuta a versarli tutti all’AdER. Quindi, nonostante il conto fosse in rosso, l’amministrazione potrà recuperare €40.000 per estinguere il debito (e il restante €10.000 verrà cancellato o fatto oggetto di opposizione, se non coperto).
  3. Conto cointestato (esempio generico): Se una SRL ha un conto cointestato tra due soci al 50%, e il debito è personale solo di uno dei soci, il creditore potrà teoricamente pignorare il 50% del saldo (presunta quota del socio-debitore). In pratica, la banca tratterà il saldo come coperto in parti uguali salvo prova contraria. Ad esempio, se sul conto ci sono €20.000, il creditore potrà pretendere fino a €10.000 a fronte del socio in debito; l’altro socio ne tiene €10.000.
  4. Rottamazione-efficacia: Un’azienda con debito di €100.000 (imposte + sanzioni) aderisce alla rottamazione-quater. Pagando €100.000 entro i termini (sanse interesti scontate), estingue il debito ed evita il pignoramento. Se invece il debito fosse coperto solo per metà (€50.000 pagati), l’Agenzia procederebbe alla riscossione coattiva sui restanti €50.000.
  5. Rateizzazione in corso: Se la società ha già ottenuto un piano di rateizzazione con l’AdER, i pignoramenti in corso vengono sospesi per legge. Ad esempio, se dopo aver aderito a un piano biennale il debito residuo è dilazionato, l’Agenzia non potrà aggredire altri beni fintanto che la rateizzazione è attiva (dettaglio art. 19, comma 1 D.Lgs. 159/2015 e succ.).
  6. Piano del consumatore vs. SRL: Se la SRL è a responsabilità limitata, non può accedere ai piani del consumatore (riservati alle persone fisiche senza attività d’impresa). Ma un imprenditore individuale in debito potrebbe presentare un piano del consumatore e ottenere la sospensione dei pignoramenti su beni (art. 14 L.3/2012).
  7. Costi bancari: Bisogna considerare che la banca potrebbe richiedere il pagamento di spese (commissioni di esecuzione, costi giudiziari, IVA) per l’attuazione del pignoramento. Questi oneri si sommano al credito. Ad esempio, spesso la banca trattiene una % fissa (es. 2-3%) sull’importo pignorato a titolo di contributo di istruttoria, oltre a €30-€40 di spese per ogni notifica.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente di una SRL è un’azione coattiva importante e complessa, ma non inevitabilmente irreversibile. Come abbiamo visto, il debitore dispone di numerose tutele previste dalla legge e di strategie difensive mirate, dall’impugnazione dell’atto a strumenti stragiudiziali di rientro. È essenziale agire in fretta: come evidenziano i casi più recenti della Cassazione , anche piccole imprecisioni (mancata notifica, saldo iniziale vuoto) possono cambiare la sorte del pignoramento. Non bisogna mai dare nulla per scontato.

Affidarsi a un avvocato specializzato permette di valutare subito le contestazioni giuridiche possibili, di contrattare soluzioni di definizione del debito (rottamazioni, accordi, rateizzazioni) e di preparare un’efficace opposizione legale se del caso. In conclusione, la diffidenza tempestiva e la consulenza qualificata sono le migliori difese per un imprenditore debitore.

Agendo con un professionista come l’Avv. Monardo e il suo team di esperti, il contribuente potrà mettere in campo difese solide (ricorsi, sospensioni, piani di rientro, accordi) per proteggere la liquidità aziendale e rimettere ordine tra i creditori, bloccando tempestivamente esecuzioni forzate, pignoramenti, ipoteche o fermi.

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Immagine di Giuseppe Monardo

Giuseppe Monardo

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